Nel corso del 2020 il governo giapponese aveva annunciato di essere al lavoro per rafforzare le normative sul copyright, soprattutto per quanto riguarda il materiale pubblicato digitalmente (manga e riviste). Dal primo gennaio 2021, con l’entrata in vigore della nuova legge, chi scaricherà illegalmente materiale protetto da diritti d’autore, rischierà due anni di prigione e una sanzione di un massimo di 1.858.320 ¥ (oltre 14.500 €). Cinque anni di reclusione e una multa fino a 5.000.000 di ¥ è la pena prevista per gli operatori dei portali specializzati nell’indicizzazione dei siti web per la diffusione di materiale illegale. È, inoltre, vietato incollare collegamenti ipertestuali a siti web illegali su bacheche anonime.
La revisione della legge si è resa necessaria visto il proliferare di siti web di pirateria e aggregazione di link che hanno causato una perdita stimata di oltre 300 miliardi di ¥ agli editori giapponesi.
La nuova direttiva si applica soltanto ai residenti in Giappone o chiunque sia sorpreso a commettere attività illecita entro i limiti territoriali.
Le leggi giapponesi sul copyright sono costituite da due parti: “diritti d’autore” e “diritti adiacenti”. In quanto tale, “copyright” è un termine collettivo conveniente piuttosto che un singolo concetto in Giappone.
Manga sì, anime no?
La nuova normativa sulla protezione del diritto d’autore in Giappone non menziona in maniera esplicita il settore anime: i siti web incriminati, citati dal legislatore nipponico, includono solamente materiale pirata proveniente dall’industria dei manga, lasciando alla libera interpretazione la perseguibilità della condivisione illegale di serie televisive, OAV e lungometraggi cinematografici di genere anime.
Ricordando che questa nuova legge si applica solamente all’interno dei confini giapponesi, le società di anime che operano al di fuori del Giappone, come quelle con sede giuridica negli Stati Uniti, possono far rispettare le leggi relative al copyright e al download illegale di contenuti di anime o manga all’interno delle proprie giurisdizioni.
Fonti consultate: Kudasai.